Storico crocevia tra Oriente e Occidente, dal 1999 la Turchia è riuscita ad attuare efficacemente il programma di risanamento concordato con il Fondo Monetario Internazionale, registrando a partire dal 2002 e fino al 2017 altissimi tassi di crescita del prodotto interno lordo.
L’Italia può vantare ottimi rapporti economico-commerciali con il Paese, essendo attualmente 3° mercato di destinazione del suo export e suo 6° fornitore a livello globale. L’interscambio commerciale ha raggiunto nel 2021 i 19.383 milioni di euro, con un saldo commerciale negativo per 316 milioni.
Le principali voci dell’export italiano in Turchia del 2021 sono stati mezzi di trasporto (22,4%), metalli di base e prodotti in metallo (19,8%), prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (15,4%); le principali voci dell’import sono stati macchinari e apparecchiature (24%), sostanze e prodotti chimici (12,6%), mezzi di trasporto (12%), metalli di base e prodotti in metallo (11,4%).
Gli stock italiani di IDE hanno raggiunto al 2020 i 5.921 milioni di euro, rendendoci il primo investitore globale in Turchia, con grandi gruppi industriali (ENI, Finmeccanica, Fiat, Pirelli, Salini) e bancari (Intesa SanPaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena) che vantano una tradizionale e consolidata presenza nel Paese e che hanno spesse volte un ruolo di primo piano nei grandi progetti industriali nazionali.
Tuttavia, ad oggi, nei rapporti commerciali transnazionali la solvibilità delle controparti turche è messa a dura prova dalla svalutazione della lira (cambio con il dollaro USA a 16,64 da 3,52 del 2017) e dall’ impennata dell’inflazione (73,5% su base annua a maggio 2022) soprattutto nel settore delle materie prime, che la Turchia è costretta ad importare per la copertura di più del 73% del suo fabbisogno energetico.
Già nel 2021 l’aumento dell’inflazione ed il relativo rischio del danneggiamento dell’affidabilità dei prenditori, ha determinato un inasprimento delle condizioni creditizie degli intermediari bancari: il tasso medio ponderato è salito al 21,6% per le imprese e al 24% per i privati (a fronte, rispettivamente, del 19% e 22% del 2020).
Come tutelarsi in caso di mancato pagamento di un credito commerciale da parte di un cliente o fornitore turco?
È sempre meglio prediligere la via stragiudiziale, evitando tempi, costi e alea di un procedimento giudiziale. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, l’ordinamento turco mette a disposizione cinque procedimenti per il recupero forzoso di un credito: il procedimento cautelare, il procedimento ordinario, il procedimento sommario di ingiunzione, il procedimento esecutivo di titoli e le procedure concorsuali.
Il procedimento cautelare viene principalmente instaurato prima del procedimento di merito ed è volto all’ottenimento del sequestro conservativo su beni mobili o immobili del debitore, anche presso terzi (es. su c/c bancario), in modo da evitare che il debitore possa compiere atti fraudolenti che ledano il potenziale diritto del creditore al soddisfacimento del suo credito.
Il procedimento ordinario è volto ad accertare nel merito l’esistenza e l’entità del credito, tramite l’ottenimento di una sentenza giudiziale che costituisce titolo esecutivo. Il procedimento sommario di ingiunzione consente, in possesso di un titolo esecutivo, di ottenere dal giudice un decreto con il quale, qualora il debitore continui a non onorare il proprio debito, si possa avviare l’azione esecutiva pignorando i beni dello stesso.
Il procedimento esecutivo di titoli consente sostanzialmente di bypassare il giudizio di merito ed ottenere subito un’ingiunzione di pagamento qualora il creditore sia in possesso di pagherò, cambiali tratta e assegni, contenenti: promessa di pagamento incondizionata in data e luogo prestabiliti, data e luogo del rilascio, nome, cognome e firma del beneficiario.
Le procedure concorsuali sono il concordato, con il quale il tribunale omologa l’accordo tra debitore e creditori per la ristrutturazione dell’esposizione debitoria ed il ritorno in bonis, ed il fallimento, con il quale il tribunale, dato atto dell’impossibilità o dell’insuccesso del concordato, dispone la liquidazione del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori.
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